09/04/2021
🚦 Nel superbonus non rientra il compenso al General Contractor
La spesa relativa al compenso per il servizio reso da parte del General Contractor a titolo di costi organizzativi e di coordinamento delle attività che gli sono state affidate dal condominio non possono essere oggetto della detrazione del 110% (superbonus). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia con la risposta a interpello n. 904-334/2021, con cui ha evidenziato che si devono ritenere agevolabili soltanto le voci di spesa strettamente relative agli interventi eseguiti e ammissibili al superbonus.
Con la risposta a interpello n. 904-334/2021 l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia ha fornito alcune indicazioni su superbonus e General Contractor.
Il decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali.
Con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione del superbonus. In particolare, è stato chiarito che sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
Inoltre, la detrazione spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del superbonus a condizione che l’intervento a cui si riferiscono si effettivamente realizzato. Si tratta:
- delle spese sostenute per l’acquisto di materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori;
- degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese per l’installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’iva qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione).
Per questo è stato precisato che la spesa relativa al compenso per il servizio reso da parte del General Contractor a titolo di costi organizzativi e di coordinamento delle attività che gli sono state affidate dal condominio non possono essere oggetto di detrazione, dovendosi ritenere agevolabili soltanto le voci di spesa strettamente relative agli interventi eseguiti e ammissibili al superbonus.