Clickazienda

Clickazienda Offriamo servizi di consulenza nel campo della SICUREZZA DEL LAVORO, IGIENE ALIMENTI, AMBIENTE e CORSI.

Abbiamo una nostra piattaforma e-learning con tutti i corsi di formazione. Clickazienda è un'impresa seria e professionale che propone alla propria clientela assistenza per tutti gli adempimenti legislativi nel campo della sicurezza sul lavoro e igiene degli alimenti. Organizziamo corsi di formazione sull'igiene e la sicurezza sul lavoro e igiene alimentare. Ci occupiamo inoltre del controllo e re

visione degli estintori, derattizzazioni, manutenzione aree verdi e disinfestazione. Siamo molto attenti ad offrire una consulenza precisa e attenta. La sede è a San Donà di Piave(VE) in via Vasari 2, tel. 3920837007

22/05/2020

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27/04/2020

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07/02/2020

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Fondimpresa ha pubblicato un nuovo Avviso che concede esclusivamente alle PMI un contributo aggiuntivo compreso tra 1.500,00 e 10.000,00 euro......

FORMAZIONECon il decreto interministeriale in merito ai “ Criteri di qualificazione della figura del Formatore per la sa...
06/02/2020

FORMAZIONE
Con il decreto interministeriale in merito ai “ Criteri di qualificazione della figura del Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” del 06/03/2013, il legislatore ha voluto porre maggiore attenzione alla qualità della formazione, elemento determinante ai fini dell’efficacia e dell’efficienza di un intervento educativo. Se fino a quel momento il requisito minimo per i Formatori riguardava di fatto un elemento temporale (l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 introduce “l’esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in ambito prevenzionistico e di sicurezza sul lavoro e chiarisce che il responsabile del processo formativo può coincidere anche con il docente”), con il decreto interministeriale si è voluto creare un modello oggettivo e standardizzato di valutazione della figura del Formatore, attraverso l’individuazione di criteri che tengano conto di:

Titolo di studio e formazione professionale
Esperienza di lavoro
Autoformazione e partecipazione ad attività di aggiornamento continuo delle competenze professionali attinenti alla professione di appartenenza


Ed ecco, quindi, l’identificazione dei 6 criteri sotto riportati, ognuno strutturato per “garantire la contemporanea presenza di tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica” (art. 6, comma 8, lett. m-bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Si considera, pertanto, qualificato il Formatore che possieda il prerequisito e almeno uno dei criteri elencati.

È fondamentale ricordare, spesso non indicato nelle autodichiarazioni fornite dai docenti stessi, che tali criteri vanno declinati tenendo conto delle aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza di riferimento.

Non solo, è necessario anche considerare l’aggiornamento professionale nell’area tematica di competenza, con cadenza triennale, che prevede almeno 24 ore di formazione passiva (partecipazione a seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento per almeno 8 ore, organizzati da soggetti di cui art. 32, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), oppure formazione attiva, erogando attività di docenza.

20/11/2019

...perchè parlare solo di attrezzature complesse? Parliamo di scale a pioli portatili...

Sono molti gli infortuni legati al loro impiego, dovuti principalmente all’utilizzo non corretto, alla scarsa o mancata manutenzione, alla scelta di tipologie non idonee in relazione al sito e/o alla tipologia di lavorazione da effettuare.

Possono essere utilizzate come posto di lavoro in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile), sostandovi sopra, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure a causa delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare (art. 111 c. 3 d.lgs. 81/08).

Il d.lgs. 81/08 (art. 113) indica i requisiti generali che una scala portatile deve possedere, in termini di idoneità del materiale costituente, di resistenza, di stabilità e di dimensioni in relazione alle condizioni di impiego. Stabilisce inoltre alcuni requisiti geometrici per alcune tipologie.

Una scala portatile può essere utilizzata in un luogo di lavoro se il fabbricante l’ha dichiarata conforme al d.lgs. 81/08. Può dare evidenza della conformità al d.lgs. 81/08, apponendo sulla scala una etichetta con il riferimento al decreto stesso.

Per dichiarare la conformità al d.lgs. 81/08, il fabbricante ha due possibilità.
La prima, dimostrare con calcoli e/o prove, mediante l’applicazione di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, di aver soddisfatto i requisiti di cui all’ art. 113 del d.lgs. 81/08.
La seconda, applicare quanto indicato nell’allegato XX del d.lgs. 81/08, e cioè:

costruire la scala portatile conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a,
fornire le certificazioni previste dalle norme tecniche ed emesse da un laboratorio ufficiale
accompagnare la scala portatile da un foglio o libretto recante una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti, le indicazioni utili per un corretto impiego, le istruzioni per la manutenzione e conservazione, gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, i numeri di identificazione dei certificati, le date di rilascio dei certificati di prova, una dichiarazione di conformità alle norme tecniche.

19/11/2019

Entra in vigore dal 01/11/2019 il D.M. 18/10/2019, che apporta profonde modifiche al D.M. 03/08/2015, il Codice di prevenzione incendi (c.d. “Regola Tecnica Orizzontale”, RTO).

... non c'è limite al pericolo...
18/11/2019

... non c'è limite al pericolo...

11/11/2019

RICORDIAMO: In base al D.Lgs 81/2008 ogni titolare d�azienda deve verificare che i propri dipendenti siano in regola con i corsi di Formazione sulla Sicurezza, in base al proprio livello di rischio, entro 60 giorni dalla data di assunzione da rinnovarsi ogni 5 anni.

10/11/2019

...dopo una pausa, con collaborazioni varie, mi ripropongo in modo diretto nel mondo della consulenza nel settore della sicurezza sul lavoro e dell'igiene degli alimenti. Sono in grado di offrire tutti i corsi... Vi sarà anche qualche novità soprattutto nel mondo della formazione. Dopo 20 anni di esperienza qualche idea vorrei proprio proporla...

I NOSTRI SERVIZI
11/08/2015

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