06/02/2020
FORMAZIONE
Con il decreto interministeriale in merito ai “ Criteri di qualificazione della figura del Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” del 06/03/2013, il legislatore ha voluto porre maggiore attenzione alla qualità della formazione, elemento determinante ai fini dell’efficacia e dell’efficienza di un intervento educativo. Se fino a quel momento il requisito minimo per i Formatori riguardava di fatto un elemento temporale (l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 introduce “l’esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in ambito prevenzionistico e di sicurezza sul lavoro e chiarisce che il responsabile del processo formativo può coincidere anche con il docente”), con il decreto interministeriale si è voluto creare un modello oggettivo e standardizzato di valutazione della figura del Formatore, attraverso l’individuazione di criteri che tengano conto di:
Titolo di studio e formazione professionale
Esperienza di lavoro
Autoformazione e partecipazione ad attività di aggiornamento continuo delle competenze professionali attinenti alla professione di appartenenza
Ed ecco, quindi, l’identificazione dei 6 criteri sotto riportati, ognuno strutturato per “garantire la contemporanea presenza di tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica” (art. 6, comma 8, lett. m-bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Si considera, pertanto, qualificato il Formatore che possieda il prerequisito e almeno uno dei criteri elencati.
È fondamentale ricordare, spesso non indicato nelle autodichiarazioni fornite dai docenti stessi, che tali criteri vanno declinati tenendo conto delle aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza di riferimento.
Non solo, è necessario anche considerare l’aggiornamento professionale nell’area tematica di competenza, con cadenza triennale, che prevede almeno 24 ore di formazione passiva (partecipazione a seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento per almeno 8 ore, organizzati da soggetti di cui art. 32, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), oppure formazione attiva, erogando attività di docenza.