08/10/2021
Manca una settimana all’entrata in vigore dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati. Così ha stabilito il Decreto dello scorso 21 Settembre recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Dal 15 ottobre, 23 milioni di lavoratori italiani dovranno adeguarsi, comprese le aziende che dovranno organizzare le modalità di controllo e screening, ma la novità è che lo “status” del lavoratore privo di certificazione, passa da “sospeso dalla prestazione lavorativa” ad “assente ingiustificato”.
E non si tratta di un cambiamento da poco. Infatti, se da un lato è vero che per il dipendente poco cambia, visto che si vedrà privato della retribuzione fin dal primo giorno di assenza, dal punto di vista dell’azienda siamo di fronte ad una notevole semplificazione. Al contrario della sospensione, la fattispecie dell’assenza ingiustificata non richiede comunicazione del datore al lavoratore, ma viene semplicemente accertata dall’azienda, e a quel punto la privazione della retribuzione scatta automaticamente senza ulteriori aggravi per l’azienda.
Ciò è confermato anche dall’eliminazione, nel testo definitivo, della disposizione che imponeva al datore l’onere di comunicazione del provvedimento sospensivo.
Fra le altre novità spicca il superamento della disparità di condizioni tra lavoratori privati e pubblici: anche per questi ultimi, infatti, lo stop all’emolumento per assenza ingiustificata scatta subito, e non dopo 5 giorni come sinora previsto. Invariata invece la questione delle conseguenze disciplinari: fino al 31 dicembre tale fattispecie di assenza non ha riflessi sotto il profilo disciplinare e comporta il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Infatti, come sottolineato da più fonti, la fattispecie di assenza ingiustificata derivante dalla mancanza di “green pass” non è riconducibile a una casistica ordinaria, ma “fa storia a sé trattandosi di circostanze particolari legate alla situazione emergenziale.
Tra le questioni irrisolte, o comunque meritevoli di chiarimenti, resta quella relativa ai datori che impiegano meno di 15 dipendenti, caso frequentissimo nelle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati. Questi ultimi, a norma di legge, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata lavoro possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021. Una disposizione che necessita di qualche chiarimento, perché formulata così sembra che la sospensione diventi legittima solo in caso di sostituzione.
Resta incerta l’obbligatorietà del “green pass” in caso di smart working: se infatti è chiaro che la certificazione è necessaria a rigor di logica solo per l’accesso fisico al luogo di lavoro, è anche vero che lo stesso Governo, nelle aggiornate “FAQ” sul tema, avverte che lo smart working non dev’essere inteso come una modalità per aggirare l’obbligo di certificato verde.
Quanto alla verifica del green pass, resta inteso che va fatta tutti i giorni: secondo la privacy, infatti, il datore non può conoscere le ragioni che hanno portato il lavoratore ad avere (o non avere) il green pass, né tantomeno tenere un registro ad hoc. Ma cosa accade se il datore omette di fare i controlli, individuare gli incaricati/ delegati e definire le procedure dei medesimi?
I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro, mentre per il lavoratore o il soggetto esterno trovato sprovvisto di certificazione verde l’ammontare delle sanzioni va da 600 a 1500 euro.