21/05/2020
Credito di imposta del 60% dei costi sostenuti per interventi di disinfezione e sanificazione degli ambienti di lavoro.
Crediti di imposta DL Rilancio
giovedì 21 maggio 2020
10:01
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.
Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro professionisti
Ai soggetti esercenti arti e professioni, spetta un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
a) La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività; b) L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, cha siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) L’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; e) Per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.