11/09/2020
Finalmente i rifiuti da manutenzione, edili e delle imprese di pulizia possono essere trasportati senza paura di sbagliare:
Il nuovo articolo 193 comma 19 del dlgs 152/06:
" I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione e piccoli
interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unita' locale,
sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. Nel caso di
quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un
deposito dove e' svolta l'attivita', il trasporto dal luogo di
effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di
identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto (DDT)
attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita'
dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o
volume, il luogo di destinazione. "