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27/05/2022

Chi è obbligato al pagamento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche dovrà farlo entro il 31 maggio. Ecco come | LeggiOggi

27/05/2022

Quali sono i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione? La risposta dell'Agenzia delle Entrate e le novità. | LeggiOggi

27/05/2022

Integrare, rettificare e annullare il 730/2022: date e modalità per procedere. Dal 6 giugno possibile aggiungere redditi "dimenticati"

27/05/2022

Tabelle contributi per ammortizzatori sociali di operai a tempo indeterminato, apprendisti e soci lavoratori in agricoltura, dopo le modifiche della legge 234 2021

ENTRATE, OK NUOVO MODELLO PER BONUS SUD E ZES UTILIZZABILE DAL 7 GIUGNOApprovato il nuovo modello che potra' essere util...
07/04/2022

ENTRATE, OK NUOVO MODELLO PER BONUS SUD E ZES UTILIZZABILE DAL 7 GIUGNO

Approvato il nuovo modello che potra' essere utilizzato dal prossimo 7 giugno per fruire dei crediti d'imposta investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zone economiche speciali (Zes) per l'anno 2022. Lo prevede un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell'agenzia delle Entrate. Con lo stesso modello sara' possibile presentare anche le comunicazioni di rettifica e di rinuncia ai crediti d'imposta richiesti con precedenti versioni del modello. La trasmissione telematica del modello di comunicazione sara' effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato "Creditoinvestimentisud" (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La versione aggiornata del software sara' resa disponibile dal 7 giugno 2022.

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Detrazioni fiscali in edilizia: dall'Agenzia delle Entrate la super circolare con tutte le proroghe.Ecobonus, bonus casa...
05/04/2022

Detrazioni fiscali in edilizia: dall'Agenzia delle Entrate la super circolare con tutte le proroghe.

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Novità fiscali Legge di Bilancio 2022: nuova circolare delle Entrate.Le Entrate con la Circolare n 9 del 1 aprile chiari...
05/04/2022

Novità fiscali Legge di Bilancio 2022: nuova circolare delle Entrate.

Le Entrate con la Circolare n 9 del 1 aprile chiariscono dettagli su varie agevolazioni fiscale, tra le altre il bonus casa giovani e il bonus rientro cervelli

Le Entrate con la Circolare n 9 del 1 aprile chiariscono dettagli su varie agevolazioni fiscale, tra le altre il bonus casa giovani e il bonus rientro cervelli

05/04/2022

Società benefit, più compiti per gli organi di controllo
Da verificare le azioni degli amministratori ai fini del beneficio comune
Necessario anche il riscontro dell’adeguatezza nella scelta dei benefit officer

Fonte : Sole24Ore

L'evidenza empirica in materia di corporate finance ha messo in luce come la trasformazione in società benefit diminuisca il costo del capitale e quindi il rischio dell'impresa. È una bella notizia per i membri del collegio sindacale di una società benefit.

Il fenomeno delle società benefit (Sb), introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 208/2015, si sta sempre più imponendo nel panorama italiano, nel contesto di una crescente attenzione verso i valori della sostenibilità. Non a caso il numero delle Sb è aumentato, tra il 2018 e il 2021, da 420 a circa 2mila, con l'ingresso anche nel mercato borsistico Euronext Growth Milan di una dozzina di società e con la prossima Ipo di Plenitude, del gruppo Eni, che costituirà la prima Sb quotata nel mercato principale.

I presidi e gli obblighi stabiliti dalla legge istitutiva delle Sb, se da un lato sono una garanzia per gli impact investors contro i rischi di benefit washing, parafrasando la più celebre espressione green washing, dall'altro pongono a carico delle società e dei relativi organi precise responsabilità, individuando, tra l'altro, nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) il soggetto incaricato della vigilanza al fine di sanzionare le società che non perseguissero le finalità di beneficio comune.

La fonte dell'ampliamento di funzioni e responsabilità per l'organo di controllo risiede, ancora prima che nella normativa primaria, in una consapevole e responsabile comprensione culturale e professionale delle prospettive e delle finalità di una Sb.

Nel contesto infatti degli obblighi dell'organo di controllo di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ai sensi dell'articolo 2403 del Codice civile, va inserito l'obbligo di valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche in relazione all'attività svolta per bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune individuate nello statuto.

Inoltre, l'organo di controllo deve verificare che, ai sensi del comma 380 della legge istitutiva, la nomina del soggetto o dei soggetti a cui affidare funzioni e compiti per il perseguimento delle finalità di beneficio comune (benefit officer) sia stata fatta e risulti motivata e coerente con il principio dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società.

All'organo di controllo è altresì attribuita la verifica della conformità della relazione annuale, prevista dal comma 382 della legge 208/2015, anche rispetto allo standard delle metriche di valutazione esterna utilizzate per la misurazione dell'impatto generato. L'attività di controllo sulla relazione di impatto è assimilabile alla vigilanza del collegio sindacale delle quotate sulla dichiarazione non finanziaria in ordine, ad esempio, alla pubblicazione, agli ambiti di applicazione e all'adeguatezza di tutte le procedure e le strutture che presiedono alla produzione, misurazione e rappresentazione dei risultati e delle informazioni oggetto della relazione.

Per svolgere adeguatamente la propria attività di vigilanza anche su tutti questi aspetti peculiari delle Sb, l'organo di controllo dovrà dunque pianificare e porre in essere una serie di attività di vigilanza specifica, anche mediante periodici incontri con il benefit officer. Di tutto ciò, oltre che nei propri verbali, l'organo di controllo dovrà riferire nella relazione annuale all'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2429 del Codice civile.

In assenza sia di puntuali previsioni normative sia di una giurisprudenza di merito, e considerando i profili di responsabilità proprie dell'organo di controllo, segnatamente quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 2407 del Codice civile, per il collegio sindacale, si rende necessaria e si auspica l'emanazione da parte del Cndcec di specifiche norme di comportamento, così da consentire sia una uniformità di azione, sia una sostanziale limitazione delle responsabilità per coloro che vi si attengano.

21/03/2022

Utile di esercizio, nodo per le società di persone
(Fonte Sole24Ore)

Il tema della Super Ace riguarda anche le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria. Le istruzioni al modello redditi SP prevedono la stessa distinzione tra Super Ace (rigo RS44) e Ace ordinaria (rigo RS45). Ma va subito sottolineato come nel prospetto dedicato alla Super Ace non sia presente il dato del patrimonio netto, che in questo calcolo non costituisce il limite dell’agevolazione come invece avviene per l’Ace ordinaria. Peraltro, la stessa situazione si presenta nel prospetto per le società di capitali .

Utili di esercizio

Un elemento da chiarire per gli incrementi SuperAce delle società di persone è il computo dell’utile di esercizio quale posta incrementativa del 2021. Per le società di persone l’articolo 8, comma 3, del decreto 3 agosto 2017 stabilisce che l’incremento del periodo d’imposta è rappresentato dall’utile maturato nell’esercizio, non da quello destinato a riserva nello stesso esercizio. Quindi dovrebbe essere logico ritenere che l’utile rilevante ai fini Super Ace sia quello maturato nel 2021, e non quello destinato a riserva nel 2021, anche considerato che per le società di persone non esiste una procedura di approvazione del bilancio e di destinazione dell’utile derivante da delibera collegiale. Anzi, a leggere l’articolo 2262 del Codice civile, il socio singolo vanta un automatico diritto di credito sulla quota di utile maturato e risultante dal rendiconto approvato dai soci; diritto che, in assenza di disposizioni nello statuto, prevale sull’eventuale diversa volontà degli altri soci. Quindi niente di più lontano concettualmente rispetto alla delibera di destinazione dell’utile in sede collegiale.

Il punto, però, diventa dubbio alla luce di un passaggio ambiguo delle istruzioni, laddove per il rigo RS44 si afferma che l’incremento del capitale proprio per il 2021 è determinato in base all’articolo 5 del decreto 3 agosto 2017. Ebbene, l’articolo 5, dedicato peraltro alle società di capitali, stabilisce che l’incremento è generato dall’utile destinato a riserva; mentre è nell’articolo 8 (dedicato ai soggetti Irpef) che si parla di utile maturato. Il dubbio è che si tratti di un refuso, a meno che si voglia rendere uguale la modalità di calcolo dell’incremento per la Super Ace tra società di capitali e società di persone, tesi che tuttavia sarebbe priva di copertura nell’articolo 19, comma 2, del Dl 73/21. E lo stesso problema si pone per le imprese individuali, perché le istruzioni al prospetto Super Ace citano anche qui l’articolo 5 e non l’articolo 8 del decreto attuativo.

Trasformazione in credito

Prima delle istruzioni al modello Redditi 2022, il calcolo per la trasformazione della Super Ace non risultava chiaro. Ora invece possiamo dire che per trasformare la deduzione Super Ace in credito d’imposta si applicano alla deduzione stessa le aliquote degli scaglioni Irpef in vigore al 31 dicembre 2020. Quindi il credito è calcolato dalla società, a nulla rilevando la compagine societaria. Ma ciò non significa che tale credito vada necessariamente utilizzato dalla società, la quale potrebbe anche non detenere debiti tributari capienti da compensare. È infatti previsto il trasferimento del credito al socio: eventualità da indicare in colonna 14, come del resto già avvenuto con altri crediti d’imposta (si veda quello per investimenti in beni strumentali, circolare 9/E/21, paragrafo 5.6.3).

17/03/2022

Cig straordinaria estesa anche alle piccole aziende
Vi accedono le imprese fino a 15 addetti iscritte al Fondo di integrazione salariale
Riorganizzazione, crisi, solidarietà le causali previste con requisiti differenziati
(Fonte: Sole24Ore)

L’assegno di integrazione straordinario per crisi, riorganizzazione e solidarietà si applica anche alle aziende fino a 15 dipendenti iscritte al Fis e per accedervi sono previste modalità semplificate rispetto alle grandi aziende. Lo stabilisce il decreto ministeriale 33/2022 che ha modificato il decreto 94033/2016 che disciplinava la Cigs per le aziende sopra i 15 dipendenti.

Pertanto, una prima novità di sistema consiste nel fatto che l’aggiornato Dm 94033 disciplina la Cigs sia per le aziende oltre i 15 dipendenti sia per quelle con organico inferiore, iscritte al Fis, che hanno accesso all’assegno di integrazione salariale con causali straordinarie.

Una seconda novità riguarda le aziende con più di 15 dipendenti che accedono alla Cigs per riorganizzazione «per realizzare processi di transizione». Il ministero del Lavoro, in coerenza con le anticipazioni contenute nella circolare 1/2022, specifica che ricorre questa sottocausale laddove nel programma di cassa integrazione si intendano perseguire azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero funzionali a rispondere in maniera efficace all’evoluzione dei contesti economici e produttivi. Accendendo a questa opportunità, le imprese devono dimostrare la copertura finanziaria degli investimenti e non è necessario che il valore di quest’ultimi sia superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente.

Le ulteriori novità del decreto riguardano l’assegno d’integrazione salariale del Fis cui sono state estese le causali di riorganizzazione, crisi e solidarietà. Sull’argomento, la circolare Inps 18/2022 aveva anticipato che «per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il Fondo di integrazione salariale potrà riconoscere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie» e questo perché le dimensioni di queste aziende non consentivano l’accesso alla Cigs.

Per accedere al Fis con la causale di riorganizzazione, il datore di lavoro deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale. Il programma deve essere finalizzato a un «consistente» recupero occupazionale e si richiede di presentare un piano di gestione non traumatica delle eccedenze di personale.

Il percorso di semplificazione coinvolge anche la causale di crisi dell’assegno d’integrazione salariale. Per accedere alla cassa, la crisi può sussistere anche in considerazione degli effetti che la situazione di difficoltà potrà produrre immediatamente dopo l’istanza amministrativa. L’assegno di integrazione salariale straordinario potrà essere autorizzato anche quando la situazione di crisi sia conseguente a un evento improvviso e imprevisto.

Infine, il Dm estende al Fis la causale solidarietà e, in linea con le altre aziende, il presupposto per accedervi è rappresentato dall’accordo con le organizzazioni sindacali.

Va ricordato che le causali ordinarie e straordinarie del Fis possono essere utilizzate nel limite di 26 settimane per le aziende oltre i 5 dipendenti e 13 settimane per le aziende con un organico inferiore.

17/03/2022

Rottamazione ter, tre date per i pagamenti delle rate scadute
(Fonte : Sole24Ore)

Riapertura dei termini a tutto campo per i soggetti che non sono riusciti a rispettare la scadenza della maxi rata della rottamazione ter del 14 dicembre 2021, con possibilità di pagamenti scaglionati al 30 aprile prossimo (rate 2020), al 31 luglio (rate 2021) e al 30 novembre prossimi (rate 2022). Si dispone inoltre l'estinzione delle procedure esecutive in essere, con sblocco dunque dei beni pignorati, facendo salve ovviamente le somme già versate.

Cosa riguarda

Con l'emendamento apportato con la legge di conversione del decreto legge 4/2022 (Sostegni ter), si rimettono in termini tutti i debitori decaduti dalla definizione degli affidamenti all'agente della riscossione, provvedendo a stabilire un piano di rientro graduale dei pagamenti.

Si tratta in particolare delle sanatorie della rottamazione ter (Dl 119/2018) e del saldo e stralcio (legge di Bilancio 2019).

Con riferimento a tali procedure, si ricorderà che, dopo l'ultima proroga, i termini relativi ai pagamenti delle quote riferite al 2020 e al 2021 erano state unificate al 9 dicembre 2021 (14 dicembre, con la tolleranza dei cinque giorni di ritardo). Considerata la concentrazione delle scadenze, sono stati in molti quelli che non sono riusciti a rispettare il suddetto termine di dicembre.

Al riguardo, va ricordato che è sufficiente il ritardato o l'omesso pagamento anche di una sola frazione di rata perché la definizione decada del tutto. Questo comporta, tra l'altro, il ripristino del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora. Peraltro, nel caso del saldo e stralcio, l'abbattimento che si verrebbe a perdere riguarda anche la sorte capitale.

La soluzione

Per rimediare a tale situazione di difficoltà diffusa, la legge di conversione del Sostegni ter, in corso di approvazione, ha previsto una riapertura dei termini che riguarda le rate originariamente in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Con riferimento alla rottamazione ter, si tratta di quattro rate per ciascuno degli anni interessati.

In particolare, le prime (2020) possono essere pagate entro la fine di aprile, le seconde (2021) entro la fine di luglio e le ultime (2022) entro la fine di novembre, che coincide con la scadenza dell'ultima rata del 2022. Si ricorda che i pagamenti della rottamazione ter terminano nell'anno 2023. Per tutte le nuove scadenze trova applicazione la tolleranza di cinque giorni di ritardo. Ai fini del pagamento si potranno utilizzare i bollettini trasmessi originariamente dall'agente della riscossione, unitamente al piano iniziale. Si ricorda che allo scopo si possono utilizzare i crediti verso le pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e prestazioni professionali, certificati dall'apposita piattaforma Sogei.

Estinte le procedure esecutive

La novella legislativa si occupa doverosamente di regolare il destino delle procedure esecutive in corso, disponendone l'estinzione. Questo significa, in concreto, che i beni e le somme eventualmente pignorate medio tempore tornano nella libera disponibilità del debitore. Si pensi ad esempio al pignoramento di conti correnti, stipendi, locazioni e quant'altro. Le somme già pagate, tuttavia, sono irripetibili e dunque si considerano definitivamente acquisite dall'agente della riscossione. Lo stesso dicasi in caso di pignoramenti mobiliari o immobiliari che abbiano già dato luogo all'assegnazione del bene in favore di terzi. Ovviamente, stante la pendenza del termine per la nuova scadenza, non potranno a maggior ragione essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive.

In caso di decadenza

Si evidenzia inoltre che in caso di decadenza dalla definizione agevolata, il debitore perde il diritto a rateizzare nuovamente le somme residue, restando così esposto alle azioni di recupero di agenzia delle Entrate - Riscossione. Non è così invece per i soggetti che avessero già abbandonato la procedura di sanatoria alla fine del 2019, con riguardo ad una qualsiasi delle edizioni della rottamazione. In tal caso, infatti, ai sensi dell'articolo 68, comma 3 bis, del Dl 18/2020, è ancora possibile richiedere una nuova rateazione delle somme restanti.

Esonero ISA, soggetti legittimati al visto di conformità, condizioni per il rilascio del visto, polizza assicurativa: il...
15/03/2022

Esonero ISA, soggetti legittimati al visto di conformità, condizioni per il rilascio del visto, polizza assicurativa: il punto sul visto di conformità 2022

Indirizzo

Via Enrico Fermi, 46
Avigliano
85021

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Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
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Giovedì 09:00 - 13:00
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